I regolamenti del 2002 sul commercio elettronico (direttiva CE) stabiliscono le norme legali che i rivenditori online ei fornitori di servizi devono rispettare quando trattano con i consumatori nei 27 paesi membri dell'Unione europea (UE). La direttiva stabilisce le informazioni che devono essere fornite ai consumatori nelle transazioni online. Se un rivenditore / fornitore di servizi non fornisce le informazioni richieste dalla direttiva, il suo contratto con il consumatore potrebbe non essere valido e potrebbe violare la legge sul commercio al dettaglio dello Stato membro.
I servizi coperti dalla direttiva comprendono la fornitura di servizi di informazione online a pagamento e gratuiti e la vendita online di prodotti e servizi quali pubblicità, servizi professionali, intrattenimento e fornitura di servizi Internet e telefonici.
I rivenditori / fornitori di servizi devono fornire le seguenti informazioni ai consumatori quando conducono affari tramite mezzi elettronici:
- I passaggi tecnici coinvolti nell'emissione di un ordine.
- I termini e le condizioni in base ai quali viene stipulato un contratto. Queste informazioni devono essere messe a disposizione del consumatore in modo da poter essere riprodotte e archiviate.
- I prezzi devono essere chiari e indicare se sono incluse le tasse o le spese di spedizione.
- Il nome del fornitore di servizi, il suo indirizzo e-mail (un modulo di contatto non è sufficiente) e un indirizzo geografico.
- Riconoscimento dell'ordine tramite mezzi elettronici e informazioni su come modificare gli errori di input commessi durante il processo di ordinazione.
- Se si tratta di una società, il numero di registrazione della società e il luogo di registrazione.
- Dettagli sull'iscrizione, incluso il numero di registrazione di qualsiasi associazione commerciale o professionale di cui è membro il fornitore di servizi.
Qualsiasi violazione di questi requisiti è considerata una violazione dei doveri legali. Se il consumatore non è informato di come può modificare gli errori in un ordine, il contratto può essere annullato.
Il diritto dell'UE impone che le transazioni elettroniche siano soggette alla clausola del mercato interno, che stabilisce che i "servizi della società dell'informazione" sono soggetti alla legge dello Stato membro e che uno Stato membro non può limitare i servizi in entrata.
La direttiva si applica anche ai servizi forniti tramite messaggi di testo SMS. Dato il limite di 160 caratteri degli SMS, il corpo del messaggio deve contenere un URL in cui si possono trovare le informazioni richieste.